Come spiega Assobim, se il Building Information Modeling (BIM) rappresenta oggi un punto di riferimento sempre più ineludibile nell’ambito della progettazione e un obbligo progressivamente esteso agli appalti pubblici, l’adozione di misure e tecnologie in grado di contenerne l’impatto ambientale, soprattutto con l’introduzione dei cosiddetti Criteri Ambientali Minimi (CAM), da applicare nelle gare per l’affidamento di servizi di progettazione e interventi edilizi delle pubbliche amministrazioni in attuazione del Codice degli appalti, è la seconda linea guida che orienta la Pubblica Amministrazione nel settore delle costruzioni.
Due aspetti diversi ma per loro natura complementari e integrati, in quanto sempre più spesso le piattaforme BIM integrano funzionalità e strumenti atti a governare anche questa complessa dimensione del costruire. Che ha recentemente compiuto un ulteriore passo avanti con l’approvazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica del Decreto n. 256, che aggiorna i Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia abrogando il precedente decreto del 2017.
I CAM in generale si basano sui principi e i modelli di sviluppo dell’economia circolare, in sintonia con i più recenti atti di indirizzo comunitari, e sono coerenti con un approccio di architettura bio-ecosostenibile, consentendo quindi alle stazioni appaltanti di ridurre l’impatto ambientale generato dai lavori per la manutenzione, ristrutturazione e costruzione di edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri.
Le nuove disposizioni dei CAM Edilizia, in particolare le clausole contrattuali e le specifiche tecniche, a seconda dell’ambito di applicazione e tenute presenti alcune limitazioni come per esempio nel caso di interventi che non riguardano interi edifici o nel caso di appalti di servizi di manutenzione di immobili o impianti, si applicano nelle gare per gli affidamenti congiunti o disgiunti di servizi di progettazione e di lavori per interventi edilizi delle pubbliche amministrazioni.
Nelle specifiche tecniche obbligatorie si segnala una nuova riorganizzazione dei criteri in sezioni dedicate alla scala territoriale-urbana e a quella di edificio, quelle relative ai prodotti da costruzione e al cantiere. Particolare attenzione è stata data anche agli edifici esistenti che ricadono nell’ambito della disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché di valore storico culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, prevedendo l’applicazione dei criteri purché compatibili e a precise condizioni.
L’adozione invece dei criteri premianti, nel contesto generale dei CAM, consente di favorire gli operatori che implementano strategie sempre più allineate con il quadro normativo comunitario e di aumentare l’attrazione di capitali pubblici e privati sulle opere da realizzare.
Tra questi criteri si segnalano in particolare nuovi approcci di progettazione e nell’uso dei materiali come l’analisi del ciclo di vita o LCA, la valutazione del livello di esposizione ai rischi non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance) degli operatori economici come imprese di costruzioni, fornitori di materiali per edilizia, società di progettazione e engineering.