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BIM: l’evoluzione del quadro giuridico e normativo, parte 1

Assobim – l’associazione della filiera tecnologica del BIM – spiega come le evoluzioni della metodologia BIM stiano determinando la trasformazione anche del suo inquadramento giuridico-contrattuale.

Non è solo un forte dinamismo sul fronte tecnologico e i processi di implementazione a caratterizzare le evoluzioni della metodologia BIM, ma anche e di conseguenza la trasformazione del suo inquadramento giuridico – contrattuale, che dopo una prima fase di diffusione di questo strumento sempre più necessita di una corrispondente evoluzione.

Se infatti il Decreto 560/2017 e le sue successive integrazioni hanno sancito l’adozione in via obbligatoria di strumenti e metodologie digitali, fra cui il Building Information Modeling, nel tempo è emersa una serie di aspetti correlati alla logica alla base del BIM, in particolare l’approccio collaborativo, e di conseguenza l’esigenza di una loro più precisa definizione giuridica, a sua volta presupposto per una loro formalizzazione contrattuale.

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Diversi aspetti correlati alla logica alla base del BIM determinano l’esigenza di una loro più precisa definizione giuridica e di una relativa formalizzazione contrattuale

Il primo fra questi è il tema del diritto di proprietà intellettuale, che in questo specifico ambito è da intendersi come forma di tutela della creazione di oggetti, modelli e progetti condivisi, e che proprio per questo tipicamente possono essere facilmente utilizzati anche da soggetti diversi dai loro autori.

Sempre originato dalla natura collaborativa dei processi BIM è il tema dell’inquadramento giuridico delle varianti in corso di sviluppo del progetto, che possono provenire da diversi soggetti sottoposti a regimi e obblighi contrattuali differenti, così come quello più generale della gestione informativa dei dati in un ambiente condiviso come il BIM. Dalla natura e implicazioni di questi rapporti giuridici derivano situazioni, relazioni e responsabilità che le rigide categorizzazioni e i regimi di responsabilità della contrattualistica tradizionale non sono in grado di gestire.

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Il tema del diritto di proprietà intellettuale è uno degli aspetti maggiormente coinvolti nell’evoluzione della disciplina giuridica del BIM

Notoriamente il primo tentativo di inquadramento giuridico strutturato in questo senso è stato il cosiddetto FAC-1 – Framework di Accordo Collaborativo, frutto della collaborazione tra il King’s College di Londra e l’Università degli Studi di Milano avviata alla fine del 2016, che definisce un modello di contratto multilaterale finalizzato a promuovere i benefici della collaborazione, dell’efficienza e del perseguimento coordinato di obiettivi condivisi.

Oggetto del Framework sono una serie di aspetti contrattuali relativi a profili di responsabilità, pagamenti, garanzie, gestione dei rischi e modalità di risoluzione consensuale delle controversie, oltre alla definizione di una serie di figure garanti e di controllo come l’Amministratore della Collaborazione, cui è affidato il compito di monitorare e supportare il raggiungimento delle finalità contrattuali, nonché di altri soggetti con compiti di consulenza.

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Un altro aspetto rilevante è l’inquadramento giuridico delle varianti in corso di sviluppo del progetto, che possono provenire da diversi soggetti sottoposti a regimi e obblighi contrattuali differenti

Uno dei maggiori punti a favore del FAC-1 è la sua piena coerenza con la normativa in materia di contratti pubblici nonché la sua adattabilità a diversi scenari contrattuali, particolarmente preziosa data la complessità di questo ambito.

Questo primo schema contrattuale ha poi originato un importante lavoro di riflessione e ricerca che ha meglio focalizzato criticità, zone d’ombra e vuoti normativi che necessitano di un più preciso inquadramento giuridico e disciplinare. Fra questi, ad esempio, l’esigenza di disciplinare non solamente i contenuti principali dei contratti ma anche tutta la serie di attività accessorie ad essi correlate, fra cui ad esempio la verifica e la validazione del progetto, la consegna dello stesso e le attività di collaudo.

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Dall’elevata interazione tra soggetti diversi nell’ambito dei processi BIM derivano nuovi profili di responsabilità che necessitano di un più specifico inquadramento normativo

Allo stesso modo, le diverse modalità di approccio alla progettazione cambiano il ruolo di ognuna delle figure coinvolte nel processo, che non è più limitato alla sola gestione di quanto è di stretta competenza ma è legato anche al lavoro di tutte le altre parti, comportando non solo un maggiore livello di interazione ma anche eventuali profili di responsabilità nel rilevare problematiche o incongruenze. Un aspetto, quest’ultimo, di particolare rilevanza perché implica un altro grande tema, la possibile responsabilità condivisa fra più soggetti.

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