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BIM: l’evoluzione del quadro giuridico e normativo, parte 2

Assobim – l’associazione della filiera tecnologica del BIM – spiega come le evoluzioni della metodologia BIM stiano determinando la trasformazione anche del suo inquadramento giuridico-contrattuale.

Come sottolineato nel precedente articolo, la progressiva introduzione dell’obbligatorietà del BIM negli appalti pubblici con la relativa roadmap di applicazione e la precisa definizione degli ambiti di pertinenza ha innescato molte riflessioni e alcune ricadute sulla sua disciplina giuridica.

Loro motore principale è la natura collaborativa del Building Information Modeling, che ha determinato il coinvolgimento strutturato di molteplici soggetti nel processo progettuale così come l’emersione di nuove figure professionali, anch’esse necessitanti di una precisa tutela giuridica.

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Altrettanto articolata e ricca di ricadute è la necessità di individuare specifiche forme di tutela giuridica per i creatori dei contenuti utilizzati nel modello

Fra gli ambiti il cui inquadramento normativo risulta più complesso spicca quello della gestione dell’ambiente di condivisione dei dati, compito che normalmente viene affidato a un soggetto terzo diverso dal progettista e consiste fondamentalmente nella validazione dei diversi passaggi di sviluppo del modello: un processo, quindi, non solo esteso nel tempo ma che soprattutto implica l’esigenza di una disciplina delle responsabilità nell’elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprietà intellettuale dei loro creatori.

Altrettanto articolata e ricca di ricadute è la necessità di individuare specifiche forme di tutela giuridica per i creatori dei contenuti utilizzati nel modello, esigenza resa ulteriormente complessa dalla non sempre agevole identificazione degli stessi come tipicamente avviene nel caso di utilizzo di librerie di oggetti personalizzate o script in formato proprietario, così come di integrazioni e personalizzazioni apportati agli algoritmi di una piattaforma software.

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Oggi è evidente la necessità di elaborare nuovi strumenti giuridici in grado di disciplinare le specificità delle nuove figure professionali così come dei nuovi processi che l’adozione del BIM introduce

Da queste considerazioni emerge evidente la necessità di elaborare nuovi strumenti giuridici in grado di disciplinare le specificità delle nuove figure professionali così come dei nuovi processi che l’adozione del BIM introduce nella gestione dei flussi di lavoro, strumenti che devono essere non solo dettagliati ma soprattutto flessibili per governare tale complessità e improntare le numerose forme contrattuali attualmente utilizzate nel segno della collaborazione.

Una possibile risposta in linea con le peculiarità del Building Information Modeling come approccio condiviso al progetto in cui confluiscono gli apporti di una molteplicità di soggetti è la progressiva sostituzione delle forme contrattuali tradizionali con i cosiddetti contratti smart, definizione che indica specifiche parti di contratto elaborate per tenere conto di tutti gli specifici contributi individuali al modello.

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Una possibile risposta in linea con le peculiarità del Building Information Modeling è la progressiva sostituzione delle forme contrattuali tradizionali con i cosiddetti contratti smart

Gli smart contract possono essere in particolare definiti come contratti flessibili con clausole incorporate in software o protocolli informatici a esecuzione automatica.

A fronte di una loro indubbia efficacia, i contratti intelligenti pongono anche alcune importanti problematiche, in particolare derivanti dal fatto che la loro particolare struttura non consente modifiche parziali dei loro termini in corso di esecuzione se non cambiando l’intero smart contract.

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Gli smart contract possono essere definiti come contratti flessibili con clausole incorporate in software o protocolli informatici a esecuzione automatica

Alla luce di tutto questo la loro più corretta implementazione consiste nell’attribuire loro un ruolo complementare rispetto ad un accordo più ampio, in cui le parti utilizzano le modalità tradizionali per la definizione generale del rapporto contrattuale demandando invece la formalizzazione di specifiche fasi operative agli automatismi propri degli smart contract.

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