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BIM, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e appalti pubblici

Come afferma Assobim – l’associazione che nasce con lo scopo di dare rappresentatività alla filiera tecnologica del Building Information Modeling, meglio noto come BIM –, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è protagonista delle cronache ormai da più di un anno, ma ha già avuto anche importanti ricadute in termini normativi, la più importante delle quali è stata la legge di conversione del Decreto Governance PNRR e Semplificazioni.

Un provvedimento che ha generato a sua volta importanti riflessi in ambito BIM, in particolare con il D.M. n. 312 di modifica e aggiornamento dell’originale Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560, il cosiddetto “Decreto BIM”.

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Tra le nuove previsioni, una serie di misure premiali per l’adozione del BIM negli appalti pubblici.

Un provvedimento, quest’ultimo che ha impresso un’accelerazione al processo di digitalizzazione del settore, pur con alcuni elementi di contraddittorietà come il rinvio di alcune tappe del percorso di obbligatorietà del BIM per classi di importo, implementando alcune migliorie definitorie per quanto riguarda le specifiche tecniche sull’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici e una serie di misure premiali per l’adozione del BIM negli appalti pubblici.

In quest’ultimo ambito, in particolare, sono stati inclusi tra i criteri di aggiudicazione dell’offerta i metodi per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa, per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere, per consentire un’analisi efficace dello studio di varianti migliorative e di mitigazione del rischio, o che permettano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle attività e il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi.

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Il provvedimento include tra i criteri di aggiudicazione dell’offerta i metodi per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa.

A questi esempi si aggiungono inoltre l’introduzione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche a fini di controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera, di modalità per l’utilizzo di metodi e strumenti elettronici volti al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale anche attraverso i principi del green public procurement, di strumenti digitali per migliorare i controlli sulla salute e sicurezza dei lavoratori e del personale coinvolto nell’esecuzione, e di modelli digitali per verificare l’andamento della progettazione e dei lavori e monitorare costantemente le prestazioni dell’opera.

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Particolare attenzione ricevono aspetti come l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione.

Fra gli altri criteri premiali è possibile prevedere l’attribuzione di un punteggio ai concorrenti che impieghino metodi e strumenti digitali tali da permettere alla stazione appaltante di monitorare in tempo reale tempi e costi dell’opera.

Tra le novità, come accennato, anche una serie di modifiche alla roadmap di entrata in vigore dell’obbligatorietà del BIM, che ha previsto l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2022 per le opere di nuova costruzione e interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro.

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Il decreto introduce l’attribuzione di un punteggio premiale per i soggetti che impieghino metodi e strumenti digitali tali da permettere alla stazione appaltante di monitorare in tempo reale tempi e costi dell’opera.

Dal 1° gennaio 2023 per le opere di nuova costruzione e interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici.

Dal 1° gennaio 2025 per le opere di nuova costruzione e interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro.

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