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DM 312/2021, passo decisivo verso la digitalizzazione delle costruzioni

Con l’entrata in vigore del DM 312 del 02/08/2021 che modifica e aggiorna il DM 560/2017 (conosciuto come “Decreto Bim” o “Decreto Baratono”), vengono definite nuove modalità e tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione negli appalti di opere pubbliche nell’edilizia e per le infrastrutture.

Il DM 312 firmato dal Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini modifica sostanzialmente gli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 del decreto del 201 e introduce l’articolo 7bis.

Le modifiche introdotte dal DM 312/2021

Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 sono apportate le seguenti modificazioni dal DM 312 del 02/08/2021:

a) all’articolo 2:
1) alla lettera a), premettere la seguente: “0a) modello informativo, insieme di contenitori di informazione strutturata, semistrutturata e non strutturata”;2) alla lettera a), dopo le parole: “relativi ad un’opera” sono inserite le seguenti: “, gestiti
attraverso specifici flussi di lavoro e” e le parole: “modelli ed elaborati digitali
prevalentemente riconducibili ad essi” sono sostituite dalle seguenti: “modelli
informativi ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi, corredato da
flussi di lavoro a supporto delle decisioni,”;
3) alla lettera g), la parola: “piano” è sostituita dalla seguente: “offerta” e le parole: “il
documento redatto dal candidato o dall’appaltatore ovvero dal concessionario al
momento dell’offerta e dell’esecuzione del contratto” sono sostituite dalle seguenti: “il
documento redatto dal candidato al momento dell’offerta”;
4) dopo la lettera g) aggiungere le seguenti: “g-bis) piano di gestione informativa,
documento redatto dall’aggiudicatario sulla base dell’offerta di gestione informativa,
da sottoporre alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima
dell’esecuzione dello stesso e che può essere aggiornato nel corso dell’esecuzione del
contratto;
g-ter) punteggio premiale, punteggio che le stazioni appaltanti attribuiscono ai criteri di aggiudicazione inerenti all’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui all’articolo
23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici”;

b) all’articolo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e di gestione delle singole fasi procedimentali, la identità dei gestori dei dati e la proprietà degli stessi e le modalità di gestione dei conflitti, in relazione alla natura delle opere e dei cespiti comprensivi degli aspetti tecnici e procedurali adottati”;

c) all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: “connessi a modelli” sono sostituite dalle
seguenti: “connessi in modelli informativi disciplinari e aggregati”;

d) all’articolo 5, comma 1, le parole: “abbiano adempiuto” sono sostituite dalle seguenti:
“abbiano programmato di adempiere” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “,
indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo valore delle opere”;

e) all’articolo 6, comma 1, le lettere d), e), f) sono sostituite dalle seguenti:
“d) per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione
per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15
milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022;
e) per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione
per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o
superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici a decorrere dal
1° gennaio 2023;
f) per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione
per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o
superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.”;
f) all’articolo 7:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Capitolato informativo e specifiche tecniche”;
2) al comma 1, lettera b), secondo periodo, la parola: “deve” è sostituita dalla seguente:
“può”;
3) al comma 4, primo periodo, la parola: “elettronico” è soppressa e il secondo periodo è
sostituito dal seguente: “La documentazione di gara può, altresì, essere resa disponibile
anche in formato digitale, fermo restando che a tutti gli effetti, in caso di mancata
coerenza tra modello informativo e documentazione cartacea, è considerata valida
quella cartacea.”;
4) al comma 5, le parole: “modello elettronico” sono sostituite dalle seguenti: “modello
informativo”;
5) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
“5-bis. Al fine di assicurare uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti elettronici
le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, nel capitolato
informativo e nella restante documentazione di gara, fanno riferimento alle norme
tecniche di cui al Regolamento UE n.1025/2012 secondo il seguente ordine:
a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’Unione
Europea, pubblicate in Italia quali UNI EN oppure UNI EN ISO;
b) norme tecniche internazionali ad adozione volontaria pubblicate in Italia quali UNI
ISO;
c) norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO,
pubblicate in Italia quali UNI.
5-ter. In assenza di norme tecniche di cui al comma 5-bis, lettere a), b) e c), si fa
riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali od internazionali di comprovata
validità.”;
g) dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:
Art. 7-bis
(Punteggi premiali)
1. Le stazioni appaltanti possono introdurre, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione
dell’offerta e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 95 del medesimo codice, punteggi
premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici. Nell’ambito di tali criteri
possono rientrare, a titolo esemplificativo:
a) proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la
gestione della modellazione informativa;
b) proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e
del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche
con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità
presenti in cantiere;
c) proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro,
di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;
d) proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni
utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle
caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;
e) previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per
la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo
dei costi del ciclo di vita dell’opera;
f) proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere
obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public
procurement;
g) previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e
sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione;
h) previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della
progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le
prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica;
2. Ulteriori criteri premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo
all’offerente che impieghi metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante
di monitorare, in tempo reale, l’avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell’opera.”.

Scarica il nuovo Decreto Bim

DM 312, il commento positivo di Assobim

Il nuovo testo imprime dunque un’accelerazione al processo di digitalizzazione del settore delle costruzioni, riconoscendolo un fattore fondamentale per far fronte all’epocale cambiamento che sta investendo il comparto e l’intera società.

Assobim, associazione impegnata per la digitalizzazione del settore e la diffusione del Bim, accoglie con favore quello che è stato subito definito dall’ambiente come “nuovo Decreto Bim”.Il presidente di Assobim, Adriano Castagnone, in una nota rileva di ritenere “positivo lo sforzo del legislatore di rendere ancor più chiaro e soprattutto applicabile il precedente DM 560/2017. In questo senso vanno interpretate tutte le principali novità introdotte, che non modificano sostanzialmente la filosofia e i principi del testo precedente, ma chiariscono meglio alcuni punti, confermando la centralità del BIM nel processo di ideazione, costruzione e gestione di opre edili e infrastrutturali

Il nuovo testo, infatti, adotta alcuni correttivi migliorativi di definizione all’impianto del precedente decreto 560 per quanto riguarda le specifiche tecniche sull’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici.

Ad esempio, sostituisce le parole “modello elettronico” con “modello informativo” e introduce meglio i concetti di “specifici flussi di lavoro” e di elaborati digitali prevalentemente riconducibili ai modelli informativi”.

Fondamentale per Assobim è la modifica dell’art. 5, che consentirà alle stazioni appaltanti di procedere con i primi bandi Bim dopo aver semplicemente pianificato l’introduzione del metodo.

Altrettanto importante il fatto di escludere dall’obbligo le opere di semplice manutenzione, come pure l’esonero per la stazione appaltante dalla realizzazione del modello dello stato dei luoghi, che può così essere commissionato all’appaltatore.

Il nuovo DM 312 introduce poi una parziale attenuazione dei vincoli sulla entrata in vigore della obbligatorietà del Bim, con l’esclusione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione e di tutti i lavori al di sotto di 1 milione di euro.

Venendo poi al punto più atteso, l’articolo 7bis sui punteggi premiali per favorire l’uso del Bimanche dove non sarebbe strettamente obbligatorio, il DM 312/2021 propone una panoramica di criteri molto ampia, che va dalle proposte per la manutenzione dell’opera tramite il suo modello digitale in tutto il suo ciclo di vita, all’uso in cantiere della realtà aumentata, dal miglioramento della sicurezza in cantiere, al controllo dei costi del suo ciclo di vita, al green public procurement e altro ancora.

Perciò secondo Castagnone è “molto positivo lo sforzo di evidenziare come il Bim non sia solo progettazione ma afferisca in realtà a tutte le fasi di costruzione e manutenzione di un’opera”.

Non solo DM 312

Per Assobim, quindi, il DM 312/2021 fornisce un contributo decisivo verso la diffusione della digitalizzazione nel mondo delle costruzioni, importante anche per il successo degli investimenti previsti dal PNRR.

Per la piena applicazione del Bim manca l’ultimo tassello: “Ci auguriamo che il regolamento del Codice Appalti, che il settore attende dalla fine del 2019 – chiosa Castagnone – possa dare l’ufficialità definitiva a tutto l’impianto regolatorio sul Bim in Italia. Assobim si dichiara disponibile per eventuali azioni di supporto che il Ministero dovesse ritenere opportune. Ad esempio, per la costituzione di una consulta per predisporre delle linee guida esemplificative per l’attuazione pratica del nuovo DM 312/2021”.

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