Home Pubblica Amministrazione Il rapporto fra Partenariato Pubblico Privato e Bim

Il rapporto fra Partenariato Pubblico Privato e Bim

L’istituto della concessione di costruzione e gestione e le altre forme di partenariato, tra cui la locazione finanziaria di opere pubbliche e il contratto di disponibilità, sembrano essere il terreno elettivo per il Bim per due ordini di motivi: 1) l’unicità dell’interlocuzione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice nei confronti della contro-parte; 2) la centralità della vita utile di servizio del cespite oggetto del contratto.

Come si avrà modo di comprendere successivamente, il rilievo assunto dai servizi erogabili, simulabili e verificabili digitalmente, cioè computazionalmente, può essere messo in relazione con il canone da corrispondere e, soprattutto, inerire al rischio operativo connesso alle attività erogabili nonché alla disponibilità dei cespiti.

Non risulta, però, che sinora in Italia vi siano state molte occasioni per adottare in maniera sistematica le logiche digitali nelle procedure competitive legate al partenariato.

Procedure e partenariato

Occorre osservare, prima di ogni altra cosa, che ipoteticamente nel caso in questione non vi sarebbe soluzione di continuità tra l’ambiente di condivisione dei dati e il gemello digitale, poiché tutto ciò che avrebbe a che fare con la progettazione e con la realizzazione del bene o dei beni sarebbe implicitamente subordinato alla gestione (disponibilità) dell’opera e, soprattutto, all’erogazione dei servizi, oggetto principale della remunerazione dell’aggiudicatario.

Con differenze di intensità a seconda dei casi, in definitiva, tanto l’aggiudicante quanto il candidato o l’aggiudicatario, con una dialettica tra di essi, dovrebbero iniziare col simulare, all’interno del documento di indirizzo preliminare e del capitolato informativo, simulazioni dei contenuti ideativi dei servizi erogabili, in termini di flussi e di interazioni, grazie ad applicativi di crowd simulation, di gamification, di virtual reality.

Si avrebbe, dunque, una piena esplicitazione di quelli che le norme UNI EN ISO 19650-1 e -2 definiscono Organization Information Requirements (OIR).

Ciò avviene poiché sia le attività di maggiore interesse dell’amministrazione aggiudicatrice sia i servizi erogabili dall’aggiudicatario devono essere concepiti nel corso dello studio di fattibilità, ancor prima che la progettazione della fattibilità tecnico-economica abbia inizio.

Tale esercizio meta-progettuale condiziona, infatti, profondamente i contenuti degli Asset Information Requirements (AIR), inerenti alla ottimizzazione delle soluzioni distributive e dei percorsi che persone e cose seguiranno nel corso della prima parte della vita utile di servizio del cespite.

Ruoli e requirement

Spetta, infatti, in molti casi, al concedente delineare i tratti salienti del Service Design, entro il documento di indirizzo preliminare, il capitolato informativo e gli altri documenti legati allo schema di contratto, ma compete al candidato redigere un piano di gestione informativa che, unitamente ad altra documentazione, raccolga la sintesi della ideazione precoce dell’opera alla luce dell’apporto di tutti i soggetti raccolti nella coalizione.

Che, in seguito, dai Project Information Requirements (PIR) si giunga agli Exchange Information Requirements (EIR), vale a dire al capitolato informativo, è logica conseguenza che, tuttavia, già dalle fasi prodromiche, indipendentemente dal fatto che il progetto di fattibilità e il progetto definitivo siano a carico dell’aggiudicante o meno, privilegia, come ricordato, il servizio sul prodotto e, comunque, valorizza la funzionalità dell’opera in relazione alla prima componente.

D’altra parte, per il tramite dell’ambiente di condivisione dei dati, l’amministrazione aggiudicatrice potrà esercitare una costante attività di (alta) sorveglianza sull’evoluzione del procedimento nelle fasi progettuali e realizzative, avendo cura che i contenuti informativi transitino nella fase gestionale, nel gemello digitale, opportunamente.

Il fatto che la progettazione, in tutto o in parte, possa essere delegata alla contro-parte, presuppone che l’attività istruttoria funga da riferimento fondamentale, possibilmente in modo computazionale, all’attività di verifica del progetto, ma anche della realizzazione e della gestione.

Se, inoltre, si assumesse la definizione più propria di validazione come riscontro della soddisfazione degli utenti nella fruizione dei cespiti, i metodi e le tecniche virtuali di valutazione pre-occupativa svolgerebbero una funzione determinante.

Smart contract e digital twin

In questa sede, più che altrove, poter rendere computazionalmente le richieste e i risultati pone in risalto il ruolo degli smart contract e della distributed ledger technology, perché troppo spesso, in passato, una sommaria attività istruttoria ha condotto a opere progettate e realizzate a sfavore dell’aggiudicante, con grave compromissione della qualità dei livelli di servizio attesi.

D’altronde, la presenza sempre più diffusa di sistemi di interconnessione del bene con altre entità, di rilevazione computazionale non solo dei livelli prestazionali del cespite, ma pure delle percezioni degli utenti, di attuazione di automatismi, sta progressivamente facendo sì che il cespite assuma capacità dialogiche e cognitive nei confronti degli occupanti.

Il che, a valle delle fasi dell’istruttoria, della verifica e della validazione dei progetti, nonché della sorveglianza sulla esecuzione dei lavori, enfatizza il ruolo del gemello digitale nella gestione dell’esecuzione dei contratti inerenti al partenariato con riferimento alle attività di uso dei cespiti.

In altre parole, iniziano a esistere metodologie, tecnologie e strumenti che consentono di agire con precocità sugli aspetti salienti delle forme di partenariato legate ai servizi erogabili nel periodo di durata contrattuale.

La prima di esse è, appunto, la possibilità di “progettare i comportamenti”, vale a dire, in termini di as a Service e di as an Experience, determinare computazionalmente nel processo di briefing le attese dell’aggiudicante, valutare le proposte del candidato (e, in seguito, dell’aggiudicatario), concertare le necessarie evoluzioni (si pensi, in termini meno immateriali, alla sostituzione degli apparati medicali nella gestione dei presidî ospedalieri), verificare i risultati conseguiti.

In secondo luogo, la progettazione dei servizi influenza, pertanto, direttamente la configurazione delle soluzioni spaziali e tecnologiche, richiedendo una stretta interazione sia tra l’aggiudicante e l’aggiudicatario sia all’interno della compagine di quest’ultimo (che sia lo special purpose vehicle o Il lessor).

Ciò che rileva, anche a proposito dei contratti collaborativi, è che il focus si sposti dalla condivisione delle “varianti” sulla progettazione, sulla realizzazione e sulla manutenzione del bene tangibile, alla riconfigurazione delle opzioni legate alle modalità di fruizione, cioè alla occupancy.

La digitalizzazione è, dunque, un dispositivo centrale nel partenariato pubblico privato.

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