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Gli aspetti operativi del capitolato informativo

Come è ovvio, non è possibile generalizzare le condizioni in cui si trova una struttura, tecnica e amministrativa, di committenza pubblica nell’atto di agire secondo una cultura e una prassi autenticamente digitali.

Sotto questo profilo, occorre ricordare come il modesto turn over delle risorse umane, unitamente all’età media avanzata dei dipendenti strutturati, non faciliti certamente il processo di digitalizzazione né, soprattutto, la gestione della trasmissione dei saperi nell’atto della transizione dall’analogico al digitale.
Nella gestione del procedimento legato ai servizi e ai lavori nel settore della costruzione vi è, del resto, il concorso di culture tecniche, di culture amministrative e di culture gestionali che non sempre appaiono allineate.
È, questa, una vicenda che sarà reso ancora più manifesta dal ruolo che stanno assumendo i Project Manager, i Bim Manager e i Bim Coordinator nelle strutture pubbliche di committenza, sia che agiscano internamente alla o a supporto della amministrazione pubblica.
Il fatto, inoltre, che, all’interno delle componenti tecniche quelle informatiche assumano un ruolo sempre crescente richiederebbe una capacità dialettica non secondaria.
Il capitolato informativo (CI) è il documento che permette alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente di richiedere ai propri fornitori le modalità di configurazione e di gestione dei dati e delle informazioni nel corso del procedimento.
Che cosa significa, però, «domandare»? Attendere le proposte dei candidati, potenziali aggiudicatari, oppure assumere l’iniziativa, sollecitando soluzioni innovative?
Al di là del fatto che il documento speculare con cui i candidati a una procedura competitiva, vale a dire l’offerta di gestione informativa (OdGI), sia il complemento speculare del CI, quest’ultimo, come si è visto nella prima parte, deve, per così dire, fornire risposte prima ancora che porre interrogativi.
La struttura canonica del CI, sia pure con varianti locali (come per la norma UNI 11337-6), è generalmente, a livello internazionale, tripartita, trattando sostanzialmente di aspetti gestionali, tecnici e strumentali.
Si tratta, perciò, anzitutto, di rovesciare i termini della questione, privilegiando una inversione nella sequenza tradizionale che, appunto, dalla dimensione strumentale, attraverso quella tecnica, giunge a quella gestionale.
Come si osservato nella prima parte del contributo, ciò che è conosciuto quale CI, in realtà, letteralmente denominato, nella normativa della serie UNI EN ISO 19650, requisiti per gli scambi informativi, giunge al termine di un percorso interno all’amministrazione, solo parzialmente reso pubblico nella fase a evidenza pubblica, teso a definire i requisiti informativi che siano condizionati dalle esigenze organizzative e da quelle patrimoniali.
Il che, anche nel più semplice dei casi, riguarderebbe le modalità di fruizione del bene che, disponibile o indisponibile che possa divenire, sarà tendenzialmente strumentale: la qual cosa introduce un immediato messo tra il documento di indirizzo preliminare (DIP) e il capitolato informativo, tra brief e information requirement.
A questo proposito, ovviamente, committenti privati di soluzioni core and shell che ignorino inizialmente l’identità dei tenant prospettici oppure che abbiano come unica missione la realizzazione dell’intervento, senza riguardo alcuno alla gestione dell’opera, si trovano in una situazione molto differente.
Come che sia, la committenza pubblica ha, prima di tutto, secondo il DM 560/2017, l’obbligo di inserire nel CI il modello informativo relativo allo stato dei luoghi: il che comporta il disporre di una efficiente gestione anagrafica del patrimonio pubblico, situazione che, sfortunatamente, spesso non è dato verificare.
In secondo luogo, la stessa committenza dovrebbe disporre di un criterio di classificazione, di codificazione, di denominazione e di organizzazione degli spazi, così da introdurre le logiche del facility management e dell’O&M (Operations & Management) nella progettazione attraverso i requisiti informativi.

AcDat come piattaforma di intelligence

Di conseguenza, dovrebbe essere proprio la committenza, per prima, all’interno del CI (e del DIP: meglio ancora del piano di gestione della commessa secondo il Project Management), a illustrare ai candidati i propri organigrammi, le proprie matrici di responsabilità, i propri criteri di scomposizione delle strutture (WBS, CBS, ecc.).
Dovrebbe essere, appunto, la committenza a stabilire, inoltre, entro l’ambiente di condivisione dei dati (AcDat), i flussi informativi e decisionali con cui imposterà le diverse fasi del procedimento, inclusi passaggi relativi, ad esempio, alla conferenza di servizi.
Di là del fatto che ciò costituisca il preludio a far evolvere, in futuro, il CI da documento statico a dispositivo dinamico, è chiaro che in questo modo si sovvertirebbe completamente un atteggiamento passivo di richiesta da parte del soggetto proponente nei confronti del soggetto incaricato.
Questa è la ragione principale per cui l’AcDat sia destinato a diventare uno strumento, o meglio, una piattaforma di intelligence del procedimento.
L’approccio proattivo agli aspetti gestionali, dato da strutture, da organigrammi, da matrici, da flussi di lavoro, e così via, si ritrova, in ambito tecnico, nella intersecazione non generica tra obiettivi e finalità richieste alla gestione informativa abilitata dalla modellazione informativa e dai livelli di fabbisogno informativo.
Dietro queste espressioni si cela, in effetti, la configurazione della esecuzione successiva del contratto, tale per cui l’OdGI possa contribuire a selezionare l’aggiudicatario, mentre il piano di gestione informativa (PdGI) regola le relazioni tra le parti in causa.
Gli obiettivi e le finalità della modellazione informativa richiedono, infatti, il dispiegamento degli strumenti, computazionali, dunque digitali, di committenza che, in particolare, vertono su tre tipologie complementari:
  1. gli applicativi di simulazione (e di progettazione) dei flussi individuali e collettivi di persone e di cose: il metaprogetto di erogazione delle attività, cosiddetti di Crowd Simulation e di Agent-Based Simulation: essi possono essere ambientati nelle preesistenze, laddove esistessero.
  2. gli applicativi di definizione e di relazione degli spazi e degli apparati, in cui le attività si svolgono, cosiddetti di Space Programming: essi sono bidirezionalmente collegati agli applicativi di produzione dei modelli informativi (BIM Authoring);
  3. gli applicativi di generazione dei data set minimi (del fabbisogno informativo) necessari per ogni oggetto/entità dei modelli informativi disciplinari e aggregati o federati, innestati talora negli applicativi di produzione dei dati.
Tutti questi applicativi saranno, in seguito, integrati dagli applicativi di controllo e di verifica dei modelli informativi, cosiddetti di Model Checking.
In buona sostanza, ciò comporta il fatto che ai soggetti incaricati principali o meno (aggiudicatari dei contratti di appalto o di concessione) si domanderà di originare, di modificare o di utilizzare modelli informativi che rispondano, per le differenti finalità, non a semplici richieste (ad esempio, come «produrre il computo metrico estimativo estraendolo dai modelli informativi»), bensì a modelli e a strutture di dati formalizzati e computazionalmente verificabili coi classici applicativi di controllo e di verifica dei modelli stessi, di per se medesimi già estrinsecati pure dalla normativa nazionale.
Conseguentemente, i livelli di fabbisogno informativo delineati dall’ISO e dal CEN, relativi a tali obiettivi o scopi, finalizzati, dunque, a specifiche esigenze del committente, saranno relativi a ciascuna finalità, vertendo su dati strutturati, in misura preferenziale, e non strutturati, in misura auspicabilmente residuale, di carattere alfa numerico e geometrico dimensionale.
A differenza dei livelli tradizionali di definizione, di dettaglio, di sviluppo, tutti tesi a una proposizione, sostanzialmente da parte dell’Offerta, di una modalità mensoria, di misurazione di singoli oggetti, più che di modelli, destinati, tuttavia, contraddittoriamente a produrre documenti, anziché dati, i livelli di fabbisogno informativo presuppongono una maggiore maturità digitale del committente, perché, in questa occasione, esso agisce come acquirente e utilizzatore di modelli e di strutture di dati che, eventualmente grazie al gemello digitale, permetteranno una gestione efficace del cespite immobile oggetto, naturalmente, del procedimento e del contratto.
Tra l’altro, la giurisprudenza embrionale in tema, nonché la scarna letteratura, appalesano alcuni dubbi sulle interpretazioni canoniche della tutela della proprietà intellettuale oltre che della allocazione di responsabilità, evidenziando l’opportunità di affiancare al CI uno schema specifico di contratto, indipendentemente dalla presenza di accordi collaborativi, quali quelli regolati da schemi come il FAC-1.
Parimenti, gli aspetti strumentali, relativi alla dotazione hardware e software o ai protocolli di scambio dei dati, non dovrebbero vedere la committenza quale semplice «richiedente», poiché quest’ultima dovrebbe detenere le chiavi degli applicativi, oltre che di istruttoria (per il CI) e di supervisione (per l’AcDat), anche di verifica e di controllo, tipici della Business Intelligence.
Bisogna, in questa sede, interrogarsi, comunque, sulla natura dei livelli di controllo e di verifica della gestione informativa, poiché nella accezione comune e nella normativa attuale, essi sono incentrati sull’esito della modellazione informativa, sulla qualità e sulla conformità degli oggetti o dei modelli, ma, il fatto che essi siano analizzabili permette potenzialmente al committente di monitorare il processo inerente alla modellazione e avere intelligenza del modo e della logica con cui essa è sviluppata.
Secondo questa impostazione, per cui le sezioni gestionali, tecniche e strumentali del CI, in-formate dai contenuti del DIP, contestualizzate nell’AcDat, farebbero dell’OdGI un elemento fondamentale di valutazione dell’offerta tecnico-metodologica, laddove residui il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la riforma del Codice dei Contratti Pubblici, il PdGI costituirebbe l’oggetto privilegiato di negoziazione del contratto.
Da questo punto di vista, è necessario ricordare che la normativa sovranazionale e internazionale preveda che il soggetto proponente aggiunga ulteriori requisiti informativi rivolto alla propria catena di fornitura e che il decreto ministeriale faccia obbligo al soggetto incaricato principale di trasmettere i contenuti del CI ai propri fornitori in maniera mirata.
È immediatamente coglibile come le ipotesi sin qui formulate poco abbiano a che fare con i «modelli stereotipati» di CI menzionati inizialmente, che sembrano perfettamente attagliarsi a una Domanda Pubblica attestata su posizioni passive e difensive nei confronti della Offerta Privata, già di per se stessa costretta a competere in un contesto di ribassi in sede di offerta economica esasperata, che non potranno che essere ulteriormente rafforzati da una liberalizzazione del criterio dell’aggiudicazione della procedura di appalto sul solo criterio del prezzo.
Tra l’altro, i format di CI, reperibili presso i siti delle stazioni appaltanti e delle amministrazioni concedenti, facilmente emulabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, rischia di generare un circolo vizioso di repliche acritiche di criticità, con effetti epidemici dannosi.
Dato che molte amministrazioni pubbliche vertono nelle condizioni accennate inizialmente, in assenza di processi aggregativi che possano favorire azioni di supplenza (già esercitate, invero, in alcuni casi da committenze delegate), appare consigliabile creare comunità di pratica e luoghi di condivisione delle esperienze.
Ecco una valida ragione che anima l’iniziativa denominata, come ricordato altrove, BIM4PA.

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