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Bim e proprietà intellettuale, verso gli smart contract

La portata della transizione digitale derivante dall’introduzione del Bim nell’ambito degli appalti pubblici sta avendo importanti ricadute non solamente sugli aspetti tecnologici ma, in misura destinata a crescere sempre di più, anche sul loro inquadramento normativo e contrattuale.

Un aspetto su cui le lacune sono ancora numerose per svariati motivi, il primo dei quali è il carattere spiccatamente corale di questa metodologia, che non solo ha moltiplicato il numero dei soggetti che apportano il loro contributo all’attività progettuale ma ha anche determinato l’emersione di nuove figure professionali, i cui diritti di proprietà intellettuale richiedono di essere tutelati, o ancora l’utilizzo all’interno del modello di oggetti creati da figure diverse dal progettista, anch’esse evidentemente meritevoli di tutela.

proprietà intellettuale
Il Bim ha determinato l’emersione di nuove figure professionali i cui diritti di proprietà intellettuale richiedono di essere tutelati

Quanto al primo aspetto, una delle tematiche più complesse sotto il profilo dell’inquadramento legale è quella della gestione dell’ambiente di condivisione dei dati, che in genere è affidata a un soggetto terzo diverso dal progettista e ha quindi essenzialmente il compito di validare i diversi passaggi di sviluppo del modello.

Si tratta di un processo continuo, che coinvolge inevitabilmente la necessità di una disciplina delle responsabilità nell’elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprietà intellettuale dei loro creatori.

Una delle tematiche più complesse sotto il profilo dell’inquadramento legale è quella della gestione dell’ambiente di condivisione dei dati.

Altrettanto critico è il secondo aspetto sopra citato, ovvero il diritto di proprietà intellettuale sugli oggetti utilizzati nel modello, che attualmente non gode ancora di alcuna tutela ma presenta una serie di nodi potenzialmente critici.

Ad esempio, è possibile che il modello faccia uso di librerie di oggetti personalizzate o script in formato proprietario, cosa che pone evidentemente il problema di identificare i titolari del diritto di proprietà intellettuale su tali materiali, o ancora che un professionista apporti degli affinamenti agli algoritmi di una piattaforma software, contributo che potrebbe far sorgere un diritto in capo al professionista stesso.

Un altro aspetto critico dal punto di vista contrattuale è la tutela del diritto di proprietà intellettuale sugli oggetti utilizzati nel modello

Già questi due esempi di relativa semplicità rendono intuibile la complessità del tema e gli ampi margini di sviluppo per la definizione di nuove forme di tutela legale e contrattuale.

Servono in sostanza nuovi strumenti giuridici calibrati sia sulle nuove figure professionali, sia sui nuovi processi che l’adozione del Bim introduce nella gestione dei flussi di lavoro.

Strumenti che, come autorevolmente sottolineato dagli esperti impegnati in questo ambito, devono essere soprattutto flessibili per governare tale complessità e adeguare le numerose forme contrattuali attualmente utilizzate nel segno della collaborazione.

Gli smart contract sono definibili come contratti flessibili con clausole incorporate in software o protocolli informatici a esecuzione automatica

Data la peculiare natura del Building Information Modeling come approccio condiviso al progetto in cui confluiscono gli apporti di una molteplicità di soggetti è soprattutto necessario che le forme contrattuali tradizionali vengano sostituite dai cosiddetti contratti smart, vale a dire singole parti di contratto digitali che tengono conto di ciascun apporto al modello.

Gli smart contract sono in particolare definibili come contratti flessibili con clausole incorporate in software o protocolli informatici a esecuzione automatica.

Per fare un esempio particolarmente efficace, possono ad esempio essere strutturati per autorizzare un pagamento una volta che siano verificate le condizioni registrate in una blockchain.

Con il contributo di Assobim

Assobim

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