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Nuovo decreto Bim, l’analisi delle evoluzioni normative

Il nuovo Decreto Bim ha modificato parzialmente il panorama legislativo della disciplina con una serie di nuove disposizioni normative.

Molto si è già parlato dell’importante novità normativa introdotta in ambito Bim dal Decreto Ministeriale 2 agosto 2021, n. 312 “Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560”, subito ribattezzato “Nuovo Decreto BIM”, che ha parzialmente modificato il panorama legislativo della disciplina con una serie di nuove disposizioni.

Per comprenderne interamente la portata e le possibili ricadute sul settore è tuttavia importante soffermarsi su alcuni aspetti del testo, le cui conseguenze sono potenzialmente rilevanti in diversi ambiti.

L’art. 2 del Decreto contiene una più precisa specificazione di cosa deve intendersi per Modello Informativo

Le novità iniziano già dalle definizioni, ambito cui è dedicato l’art. 2 del Decreto, che contiene innanzitutto una più precisa specificazione di cosa deve intendersi per Modello Informativo, ora definito come “insieme di contenitori di informazione strutturata, semistrutturata e non strutturata”, formula che si ispira a quanto contenuto nella norma ISO EN UNI 19650.

A esso si affianca l’introduzione di una precisa distinzione tra Offerta di Gestione Informativa e Piano di Gestione informativa, assente nel primo Decreto BIM del 2017 che parlava unicamente del secondo, anche in questo caso ispirandosi a un’ulteriore norma UNI, la 11337.

Il decreto ridefinisce anche i contenuti del punteggio premiale

Sempre all’art. 2 troviamo infine una terza importante definizione relativa al punteggio premiale, ora indicato come “punteggio che le stazioni appaltanti attribuiscono ai criteri di aggiudicazione inerenti all’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici”.

A livello definitorio anche il successivo art. 3 porta un nuovo contributo, indicando come atto organizzativo il documento che definisce “il processo di controllo e di gestione delle singole fasi procedimentali, la identità dei gestori dei dati e la proprietà degli stessi e le modalità di gestione dei conflitti, in relazione alla natura delle opere e dei cespiti comprensivi degli aspetti tecnici e procedurali adottati”.

Dal nuovo Decreto emerge chiaramente una volontà di indirizzo e stimolo all’adozione del BIM da parte delle amministrazioni pubbliche

Proseguendo la lettura del nuovo Decreto emerge chiaramente una volontà di indirizzo e stimolo alle amministrazioni pubbliche all’art. 5, dove si indica che le amministrazioni che intendano adottare facoltativamente il BIM per appalti non rientranti nella soglia dell’obbligatorietà non devono più aver obbligatoriamente adempiuto agli adempimenti preliminari indicati nell’art. 3 ma semplicemente “programmato di adempiere”. Gli stessi obiettivi di stimolo emergono anche all’art. 6, che modifica le tempistiche di introduzione obbligatoria del Bim in senso più favorevole lasciando margini di tempo più ampi alle amministrazioni.

Il Decreto indica specifici esempi di calcolo dei punteggi premiali nelle gare d’appalto

Con l’art. 7 il Decreto si spinge nell’ambito di una materia complessa come quella dei capitolati informativi, cui viene aggiunta la dicitura “specifiche tecniche”, ampliando inoltre i margini facoltativi per quanto riguarda la messa a disposizione del modello informativo dello stato iniziale dei luoghi e delle eventuali opere preesistenti da parte della stazione appaltante.

Lo stesso articolo include ora due ulteriori commi, il 5 bis e il 5 ter, in cui vengono ora ufficialmente richiamate le norme tecniche UNI EN e UNI EN ISO come riferimenti normativi. Ultima importante novità, sempre contenuta nell’art. 7, è quella relativa ai punteggi premiali, un tema però al momento non ancora sufficientemente chiarito.

Con il contributo di Assobim.

Assobim

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