Home Formazione La certificazione dei professionisti Bim, norma UNI/PdR 78:2020

La certificazione dei professionisti Bim, norma UNI/PdR 78:2020

Con la crescente diffusione della metodologia Bim il tema della certificazione delle competenze di tutte le nuove figure professionali in essa coinvolta è divenuto di sempre più stringente attualità.

La sua prima pietra angolare è stata la parte 7 della norma UNI 11337: Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa che, curata dalla commissione UNI “Prodotti processi e sistemi per l’organismo edilizio”, ha rappresentato un importante passo verso la digitalizzazione del processo di progettazione, costruzione e gestione dei beni immobili.

La parte 7 della norma UNI 11337 ha definito i requisiti relativi all’attività dei professionisti BIM

Tale documento, in particolare, ha definito i requisiti relativi all’attività professionale del gestore dell’ambiente di condivisione dei dati, vale a dire il CDE manager, del gestore dei processi digitalizzati, ossia il BIM manager, del coordinatore dei flussi informativi di commessa, ossia il BIM coordinator, e dell’operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa, ossia BIM specialist.

Tali requisiti sono stati definiti in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework – EQF), e in modo tale da agevolare e contribuire a rendere omogenei, per quanto possibile, i processi di valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento.

La nuova Prassi di Riferimento UNI PdR 78/2020 ha l’obiettivo di fornire indicazioni applicative sulle modalità di valutazione e certificazione delle figure professionali del BIM

Ad essa, nel marzo di quest’anno, si è affiancata la Prassi di Riferimento UNI PdR 78/2020: “Requisiti per la valutazione di conformità alla UNI 11337-7:2018 – Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni – Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa”.

Tale documento è stato elaborato con l’obiettivo di fornire indicazioni applicative sulle modalità di valutazione e certificazione delle figure professionali del BIM così come identificate dalla sopra citata norma (CDE Manager, BIM Manager, BIM Coordinator e BIM Specialist).

La UNI/PdR 78:2020 fornisce anche indicazioni circa la struttura dell’organizzazione che fornisce la valutazione di conformità e ai requisiti della commissione esaminatrice

La UNI/PdR 78:2020, in particolare, in quanto documento tecnico affianca a livello applicativo quanto già definito dalla norma UNI 11337-7:2018 e fornisce inoltre, tra i diversi aspetti illustrati, indicazioni relative alla struttura dell’organizzazione che fornisce la valutazione di conformità e ai requisiti della commissione esaminatrice o del grandparent (ovvero l’esaminatore qualificato).

Per esempio, il grandparent deve dimostrare esperienza in ambito BIM, esperienza che consiste nell’aver partecipato a progetti multidisciplinari o allo sviluppo e gestione della metodologia attraverso attività di consulenza.

Il documento inoltre indica i requisiti di accesso che deve possedere il candidato per l’ammissione all’esame di certificazione

I requisiti del Grandparent sono differenziati a seconda delle varie figure professionali da valutare. Il documento, inoltre, fornisce in modo puntuale i requisiti di accesso che deve possedere il candidato per l’ammissione all’esame di certificazione.

Tali requisiti sono definiti  per ognuna delle categorie di figure professionali del BIM. Requisito minimo comune a tutti, relativo al titolo di studio è Diploma di scuola media di secondo grado.

La PdR 78:2020 dà inoltre indicazioni sulle modalità d’esame e sulla conseguente valutazione, la durata della certificazione (la validità è di 5 anni), sulla sorveglianza annuale (il mantenimento è subordinato all’esito positivo della sorveglianza effettuata dall’organismo di certificazione) e sul rinnovo della certificazione.

Con il contributo di Assobim

Assobim

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